PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzionale del Parco nazionale
dell'Etna).

      1. È istituito, di intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato «Parco».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
      3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.
      4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna, con sede in Nicolosi, provincia di Catania.
      5. L'Ente parco nazionale dell'Etna ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale dell'Etna è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

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Art. 2.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Etna:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificati dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale dell'Etna individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente parco nazionale dell'Etna può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione siciliana, dalla provincia di Catania e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale dell'Etna, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della Regione siciliana e degli enti pubblici;

 

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          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco nazionale dell'Etna;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale dell'Etna.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato ai sensi del comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.
(Convenzioni).

      1. L'Ente parco nazionale dell'Etna può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione siciliana, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente parco

 

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nazionale dell'Etna può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.